L'articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese nei settori sport, trasporti, ristorazione, arte, cultura, educazione, assistenza, terzo settore. In particolare:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Inoltre per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti suddetti i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
Si prevede che i versamenti sospesi previsti dalla presente norma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tale la sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR del 29 settembre 1973/600 nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e premi di assicurazione.
Si segnala che nella sospensione non sono compresi il settore edile ed i servizi di pulizia. Per quanto riguarda le attività di movimentazione merci e di logistica stiamo interloquendo con il MIT per evitare che ci possano essere interpretazioni restrittive finalizzate a non ricomprendere tali attività nel regime di sospensione previsto dalle disposizioni dell’articolo 61.