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Decreto Liquidità: una prima generale descrizione del provvedimento

Decreto Liquidità: una prima generale descrizione del provvedimento

Roma, 10 aprile - Entrato in vigore ieri 9 aprile,  il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", il cosiddetto "Decreto liquidità’ che è composto da 44 articoli.

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In questa sede provvediamo ad una illustrazione delle misure di nostro interesse e rimandandiamo per le imprese associate, per una analisi più approfondita a lle circolari del Dipartimento Politico Sindacale la tra le quali in particolare n. 26/2020 del Servizio Legislativo e Legale e la n. 29/2020 del Servizio Sindacale e giuslavoristico

Di seguito,  illustriamo dunque le principali misure economico-finanziarie.

E’ possibile scaricare dall’articolo i seguenti documenti:

  • Il Testo del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020
  • Relazione illustrativa
  • Relazione Tecnica
  • Le Misure Fiscali illustate dalla Agenzia delle Entrate

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

La norma prevede che SACE SpA conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.

In sostanza, SACE fornirà garanzie su prestiti alle imprese medio grandi: in tutto l'importo massimo di garanzie sarà pari a 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi saranno riservati alle PMI (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE, nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA).

La garanzia potrà essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a sei anni.

L'impresa richiedente non deve rientrare tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 al 31 dicembre 2019.

La soglia del prestito è pari al maggiore valore tra il 25% del fatturato  e il doppio dei costi annuali del personale relativi all'anno 2019.

La garanzia copre il 90% per imprese con più di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato; 80% per imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi, il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo (con sede in Italia).

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevendendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti all’economia reale; impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l’impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

Il tasso d'interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.

Per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE spA  è subordinata alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.

Si prevede una procedura semplificata di accesso alla garanzia per le imprese con meno di 5000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato.

Nel caso in cui l'impresa abbia più di 5000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dell'istruttoria condotta da SACE SpA che può anche elevare i livelli di copertura alla soglia immediatamente superiore a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di particolare interesse pubblico (contributo alla sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica).

I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE SpA che disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia. SACE riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previste sulla base dei rendiconti da questi forniti.

L’efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

La norma potenzia il sostegno pubblico all’esportazione prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell’attuale normativa dell’Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento.

Si tratta di operazioni, ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, ma che SACE S.p.A., pur affiancata dalla garanzia dello Stato, prevista dall’articolo 6 del decreto legge 269/2002, non è in grado di assicurare.

SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato.

Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività di SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato;

il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge Fattività di SACE S.p.A.;

il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle finanze;

i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l’altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all’autorizzazione preventiva e l’informazione preventiva dovuta al Ministero.

Viene istituito un apposito fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell’economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A. e alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. Al Ministero dell’economia e delle finanze spetta il potere di dare indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo.

Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione.

Ai fini di garantire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi è prevista una disciplina transitoria.

Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2021 ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite. Quest'ultimo viene anche autorizzato ad esercitare, fino al 31 dicembre 2020, le funzioni precedentemente assolte dal Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 13 febbraio 2015 n. 3245.

SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell' economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

L’articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l’economia nazionale, nel corso del 2020. Viene stabilito:

 1) il rilascio della garanzia per effetto del decreto legge per operazioni specifiche, ovvero quelle già autorizzate ex art, 2, Delibera CIPE n. 75/2019, quelle in attesa di specifica autorizzazione ex ait. 1 comma 2 della medesima delibera, quelle già oggetto di approvazione con delibera del CDA di SACE S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

2) per le restanti operazioni ancora da deliberare da SACE S.p.A., la previsione ex lege dei limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) rassicurabile dallo Stato, per i settori crocieristico e difesa. La disposizione attribuisce a SACE S.p.A., fermo restando il molo, sopra descritto, di export credit agency italiana, la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell’esportazione. La gestione della corrente grave crisi economica richiede infatti di ricorrere ampiamente al rilascio di garanzie statali a favore di imprese e intermediari, per contenere i danni al tessuto produttivo del Paese attraverso sostegno alla liquidità, e copertura di rischi di mercato particolarmente significativi.

Anche in prospettiva futura, superata fattuale situazione di crisi, nella fase di ricostruzione e anche oltre nel tempo, le garanzie potranno rappresentare uno strumento di intervento pubblico nell’economia più rilevante di quanto sia al momento.

La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie di SACE e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità con la normativa dell’Unione europea.

Art 3 (SACE S.p.A.)

La norma prevede anche che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, e SACE S.p.A. concordino, su base pattizia, le strategie industriali e commerciali, al fine di aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.

Si prevede inoltre che SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ’ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

 Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi (posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14)

Si dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

La data di entrata in vigore del del Codice, collocata a metà del mese di agosto, è stata quindi di fatto spostata di un anno.

Si evidenzia che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

La norma mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Tale previsione riguarda anche i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

La norma prevede che ai finanziamenti alle imprese effettuati entro il 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.

La ratio degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

La norma prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

1) nella proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica;

2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità.

Il termine, non prorogabile, non è superiore a novanta giorni e decorre dalla data del provvedimento del tribunale.

3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo.

In particolare, la modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l’indicazione dei nuovi termini - non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati - e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale, il Tribunale può sempre procedere all’omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma nel decreto di omologa viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze.

4) nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’alt. 161, comma sesto, 1. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine ai sensi dell’art. 182-bis comma settimo 1. fall.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

Tutti i procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure fondate sullo stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Il blocco per questo periodo limitato - scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate -  si estende a tutte le ipotesi di ricorso.

Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei procedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma 8, l. fall. ln questi casi, infatti,la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio credirorum, il terzo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo l942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

La norma dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Nell”ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. ln tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente prowedimento; ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d”ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi l e 2, della legge 15 dicembre l990, n. 386.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-l9 sull'economia nazionale.

In particolare, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute del precedente articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL CURA ITALIA), tra le quali:

1. la gratuità della garanzia;

2. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell”importo massimo garantito per impresa;

3. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;

4. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;

5. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;

6. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

7. l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall°emergenza da Covid-19;

8. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dal1”emergenza da Covid-19.

Per tali misure, la norma in commento prolunga il periodo di loro attuazione dai 9 mesi (inizialmente previsti dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020) fino al 31 dicembre 2020.

La norma prevede anche:

a) l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell”importo dell°operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell°80% e del 90% previste dal precedente articolo 49 del decreto Cura Italia;

b) l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell“accesso alla garanzia, del metodo economico- finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;

c) Finnalzamento delle percentuali di copertura previste dall”articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;

d) l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;

e) la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all°80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

ll comma 3, fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.

Il precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 viene conseguentemente abrogato.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (Articolo 17- Modifiche all 'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Estensione Golden power)

A difesa delle imprese italiane, vengono rafforzati i “poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi di saldo. È dunque prevista un'estensione del golden power, che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni, energia, anche per alimentare, sanità, banche e assicurazioni. I poteri di veto del Governo oltre a coprire nuovi settori vengono estesi anche alle operazioni di acquisizioni all'interno dell'Unione europea non solo per controllo ma anche per acquisizione di quote del 10% in su. È possibile, inoltre, avviare d'ufficio l'esercizio dei poteri speciali anche per operazioni non notificate. Con un intervento sull'articolo 120 del Testo unico in materia finanziaria (Tuf) vengono riviste al ribasso le soglie per le comunicazioni alla Consob e viene esteso l'obbligo anche alle società ad azionariato diffuso. Questo intervento sulle soglie, associato al potenziamento degli obblighi di comunicazione alla Presidenza del consiglio consentirà di estendere di fatto la protezione anche alle piccole e medie imprese.

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto.

I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Beneficiano della misura anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Le medesime sospensioni competono, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

Anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d' impresa, lgodono della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. .

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per l00.000 abitanti, è prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, resta valida la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

Per gli autonomi con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl n. 18 “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) stop alle ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Questo a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti interessati torneranno a versare le ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate .

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

La disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.

Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)

La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell”articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

La norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all 'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

I documenti di regolarità fiscale (Durf) emessi entro il 29 febbraio 2020 restano validi fino al 30 giugno 2020. Il documento di regolarità, rivisto dal decreto fiscale di fine anno, deve essere consegnato dall'impresa appaltatrice alle imprese committenti per dimostrare la propria regolarità e al fine di evitare la stretta sulle ritenute negli appalti.

Art. 25 (Assistenza fìscale a distanza)

La norma consente che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza.

Stessa finalità ha la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato.

La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Art. 26 (Semplifìcazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell”imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

La previsione è valida anche per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno che abbiano un importo complessivo inferiore a 250 euro, il cui potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art.28 (Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici.

ln particolare, le modifiche sono volte a:

a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;

b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;

d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art.29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifìca degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti ímpositori)

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

La norma inoltre introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG) che consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l`ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Infine, , il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori è anticipato all'11 maggio 2020.

Art.30 (Modifiche al crerlito d'imposta per le spese di sanificazione)

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all”articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche a quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti ì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art.33 (Proroga organi e rendiconti)

La norma prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonchè delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

ln particolare, il termine è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati.

Si prevede inoltre il rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Inoltre, questa norma inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

Per l'effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e dai Regolamenti di settore delle altre linee di Bilancio UE.

Art.34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

La disposizione intende chiarire che i lavoratori dipendenti o autonomi che usufruiscono del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Art.35 (Pin Inps)

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all”identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

Sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Art.41 (Disposizioni in materia di lavoro)

L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

 


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